Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale EBIUNI, ha affidato all’Ente Bilaterale EBIN.PMI le eventuali richieste che pervengono all’Ente Bilaterale EBIUNI per le sole attività di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato.

Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contatto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale ecc. Inoltre, possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche.

La Commissione è competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c..

La Commissione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs.167/2011 s.m.i. (“Testo Unico dell’Apprendistato”).

La Commissione può essere attivata anche su richiesta delle strutture in indirizzo segnalando alla Commissione Nazionale la volontà delle Parti di avviare la procedura come descritto nel paragrafo in fondo alla presente comunicazione. La Commissione è valida anche in videoconferenza.

La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. L’istituto della certificazione nasce per ridurre il contenzioso in materia di lavoro.

Possono essere oggetto di certificazione:

  • tutti i contratti di lavoro in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro;
  • i contratti di appalto;
  • le rinunce e le transazioni ex art. 2113 c.c.;
  • il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori;
  • accordi individuali di modifica delle mansioni ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 81/2015;

La Commissione di Certificazione, pertanto, ha il potere di svolgere:

1.       Attività di consulenza ed assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto;

2.       Attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente, o indirettamente, una prestazione di lavoro;

3.       Attività di conciliazione delle controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 410 c.p.c.;Funzione arbitrale: Nei casi consentiti dalla legge, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

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